| Con riferimento al trattamento
fiscale della tariffa incentivante, l’Agenzia delle Entrate
ha emanato in data 19/7/2007 la Circolare n.46/E concernente
la “Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti
fotovoltaici”. Tale circolare, reperibile sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it o www.gsel.it, fornisce chiarimenti
in merito al regime fiscale della tariffa e dei ricavi derivanti
dalla vendita dell’energia, individuando, in funzione
dei soggetti, dell’attività da questi svolta e
della destinazione dell’energia prodotta, la disciplina
applicabile ai fini delle imposte dirette ed indirette.
Per quanto concerne il trattamento fiscale della tariffa incentivante
occorre premettere che
l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la stessa
non è mai soggetta ad IVA, anche nel caso in cui il soggetto
realizzi l’impianto fotovoltaico nell’esercizio
di attività di impresa, arte o professione, in quanto
la tariffa incentivante si configura come un contributo a fondo
perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna
controprestazione resa al soggetto erogatore.
Ai fini dell’imposizione diretta, le somme corrisposte
a titolo di tariffa incentivante assumono rilevanza qualora
l’impianto venga utilizzato nell’ambito di una attività
di impresa. A tal fine l’Amministrazione finanziaria ha
opportunamente distinto la disciplina fiscale a seconda se il
soggetto percettore sia:
• persona fisica, ente non commerciale o condominio che
non esercita attività di impresa, arte o professione;
• persona fisica ed associazione professionale che esercita
attività di lavoro autonomo;
• persone fisica o giuridica che realizza l’impianto
nell’ambito di una attività commerciale;
Per la persona fisica, ente non commerciale
o condominio che non utilizza l’impianto nell’ambito
di una attività di impresa, arte o professione, la tariffa
incentivante assume rilievo ai fini delle imposte dirette nella
sola ipotesi in cui tale soggetto venda alla rete l’energia
prodotta dall’impianto in misura esuberante rispetto ai
propri consumi. A tal fine, per gli impianti di potenza = 20
kW, che per collocazione non sono posti al servizio dell’abitazione
dell’utente o della sede dell’ente, l’energia
prodotta in esubero rispetto ai propri consumi si considera
ceduta nell’ambito di una attività commerciale.
In tale ipotesi si realizza l’esercizio di una attività
imprenditoriale, con i conseguenti obblighi fiscali ed amministrativi,
per la sola parte corrispondente all’energia venduta.
Di conseguenza la tariffa incentivante, per la parte corrispondente
all’energia ceduta, costituisce componente positivo di
reddito di impresa ai sensi dell’articolo 85 comma 1 lettera
h) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Pertanto,
quale contributo in conto esercizio, essa è soggetta
ad IRPEF o IRES/IRAP nonché alla ritenuta a titolo d’acconto
del 4% come previsto dall’articolo 28 comma 2, del DPR
600/73. Si sottolinea che per gli impianti di potenza = 20 kW,
posti al servizio dell’abitazione o della sede ossia destinati
a far fronte agli usi domestici dell’abitazione o sede
dell’utente, la vendita dell’energia in esubero
non realizza invece attività commerciale e pertanto la
tariffa corrisposta non assume rilevanza né ai fini delle
imposte dirette né ai fini della ritenuta del 4%.
Per gli impianti di potenza > 20 kW, ai quali si ricorda
non è applicabile la disciplina dello scambio sul posto,
l’energia prodotta in eccesso e venduta realizza l’esercizio
di impresa commerciale indipendentemente dalla destinazione
dell’impianto ai bisogni energetici dell’abitazione
o della sede dell’ente.
Anche in tale ipotesi l’esercizio di impresa commerciale
si realizza per la sola parte relativa alla cessione dell’energia;
pertanto come nel precedente caso, la tariffa incentivante concorre
a formare il reddito di impresa e la base imponibile per la
sola parte corrispondente al rapporto tra energia venduta ed
energia prodotta. Analogamente, la tariffa incentivante sarà
soggetta, nella medesima proporzione, alla ritenuta di cui all’articolo
28 del DPR 600/73. Con la Risoluzione Ministeriale n.61/E del
22/02/2008, l'Agenzia delle Entrate ha escluso dalla ritenuta
del 4% la tariffa incentivante percepita dai soggetti di cui
all'articolo 74 del TUIR. Pertanto per gli organi e le Amministrazioni
dello Stato, i Comuni, le Province, le Regioni, i consorzi tra
enti locali, le comunità montane e le associazioni o
enti di gestione del demanio collettivo, la tariffa incentivante
non è mai soggetta a ritenuta del 4% indipendentemente
dalla potenza dell'impianto fotovoltaico realizzato e/o dalla
destinazione dell'energia al mercato o al consumo proprio dell'ente.
Per le persone fisiche e le associazioni che svolgono attività
professionale, la tariffa incentivante assume rilievo ai fini
delle imposte dirette solo nell’ipotesi in cui viene ceduta
l’energia in esubero prodotta dall’impianto fotovoltaico.
In tale circostanza poiché la vendita dell’energia
realizza l’esercizio di una attività di impresa,
tali soggetti avranno l’obbligo di separare l’attività
professionale da quella commerciale ai sensi dell’art.
36 del D.P.R. 633/72. La tariffa, per la sola parte corrispondente
all’energia ceduta, costituirà un componente positivo
del reddito di impresa soggetto ad IRPEF o IRES/IRAP e alla
ritenuta del 4%.
Infine l’utilizzo dell’impianto nell’ambito
di una attività di impresa, comporta come noto, che lo
stesso concorra interamente alla determinazione del reddito
di impresa, sia dal lato dei componenti negativi, attraverso
le quote di ammortamento ed i costi di manutenzione, sia da
quello dei componenti positivi tra i quali vanno inclusi sia
la tariffa incentivante sia i ricavi di vendita dell’energia.
E’ importante sottolineare che la tariffa incentivante
costituisce un componente positivo di reddito per il suo intero
ammontare, indipendentemente dalla destinazione dell’energia
fotovoltaica prodotta. Pertanto anche nell’ipotesi in
cui l’energia prodotta sia totalmente consumata nell’ambito
dell’impresa, la tariffa incentivante, quale contributo
in conto esercizio costituisce ricavo ai sensi dell’articolo
85 del TUIR ed è soggetta per il suo intero ammontare
alla ritenuta del 4% .
Il regime fiscale relativo all’energia
venduta e ai costi dell’impianto
L’Agenzia delle Entrate, sempre nella Circolare n.46/E
del 19/7/2007, ha chiarito che il provento derivante dalla vendita
dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico costituisce
sempre reddito tassabile.
Però la natura fiscalmente riconosciuta di tale reddito
assume rilevanza ai fini delle modalità di tassazione.
A tal proposito si deve evidenziare che nella sola ipotesi in
cui la vendita dell’energia sia effettuata da un soggetto
che non esercita attività di impresa, arte o professione
e che abbia realizzato un impianto di potenza non superiore
a 20 kW destinato a sopperire ai bisogni energetici dell’abitazione
o della sede, l’Amministrazione finanziaria ha qualificato
il provento della vendita come “reddito diverso”
ossia come reddito derivante dall’esercizio di una attività
commerciale non esercitata abitualmente.
L’inclusione di tali proventi tra i “redditi diversi”
di cui all’articolo 67 comma 1 lettera i) del TUIR, comporta
che la cessione dell’energia non sia soggetta né
ad IVA né a ritenuta d’acconto, sebbene vi sia
comunque l’obbligo di denunciare - ed assoggettare a tassazione
- il reddito in sede di dichiarazione fiscale. Inoltre in quanto
“reddito diverso”, il percettore non dovrà
adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali conseguenti
all’esercizio di una impresa commerciale. Per contro però
l’Amministrazione finanziaria ha escluso che i costi sostenuti
per l’acquisto o realizzazione dell’impianto possano
essere dedotti come spese inerenti alla produzione del reddito.
A tal proposito è bene ricordare che in tale ipotesi
la Circolare ha escluso per il percettore la rilevanza reddituale
della tariffa incentivante, che non dovrà quindi essere
né dichiarata né tassata.
In tutti gli altri casi in cui si realizzi la cessione dell’energia
in esubero prodotta dall’impianto fotovoltaico, l’Agenzia
delle Entrate ha riconosciuto l’esercizio di una attività
commerciale e pertanto l’esistenza di una impresa. Pertanto
i proventi della cessione dell’energia costituiranno componenti
positivi di reddito che concorreranno alla determinazione del
reddito di impresa. Analogamente saranno deducibili sia i costi,
che l’IVA, sostenuti per la realizzazione dell’impianto,
con le sole limitazioni previste dalla vigenti disposizioni
nel caso di utilizzo promiscuo dello stesso.
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